> Descrizione |
|
Il Comune di Bologna, con l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, ha assunto l’obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas che provocano il riscaldamento globale almeno al 40% delle emissioni misurate nel 2005. Con la sottoscrizione della Dichiarazione di emergenza climatica (settembre 2019), al fine di anticipare la completa decarbonizzazione della città, il Consiglio comunale ha indicato l’urgenza della riduzione dei consumi di energia e dell’effettiva transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.
Nelle città oltre il 50% dei consumi finali è usato per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
Pertanto il conseguimento degli obiettivi energetico-ambientali è connesso strettamente alla riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio esistente, a partire dalle misure di
risparmio energetico e di efficienza energetica ed all’uso delle fonti di energia rinnovabili a zero
emissioni.
|
1196 |
> Campo di applicazione |
|
L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:
|
1197 |
> Indirizzi per le politiche urbane |
|
Il Comune promuove interventi di efficientamento energetico degli edifici, impegnandosi a massimizzare le potenzialità messe in campo da altre amministrazioni o istituzioni.
|
1198 |
Il Comune propone interventi di riduzione delle dispersioni termiche e di efficientamento energetico negli edifici di proprietà pubblica a partire da quelli inclusi nelle aree ad alta fragilità sociale. Propone inoltre politiche tariffarie che favoriscano la riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, anche mediante l’adozione del Piano d’azione energia sostenibile e clima - PAESC.
|
1199 |
Il Comune propone interventi di riduzione delle emissioni prodotte da tutti i servizi forniti alla città (gestione dei rifiuti e delle acque, illuminazione pubblica, elettrificazione dei trasporti, ecc.).
|
1200 |
Il Comune persegue gli obiettivi per una mobilità sostenibile fissati dal PUMS e ripresi nelle azioni 3.1f >>, 3.1g >> per ridurre la vulnerabilità energetica.
|
1201 |
> Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici |
|
Gli interventi urbanistici che riguardano trasformazioni di volume eccedenti 20.000 mc, devono raggiungere il livello prestazionale eccellente di cui al Regolamento edilizio - art. 28 - P3 Sostenibilita’ energetica ed emissiva >>.
|
1202 |
L’eventuale impossibilità di raggiungimento del livello prescritto deve essere documentata, dimostrando di raggiungere comunque le migliori prestazioni possibili tenendo conto delle direttive europee, normative nazionali e regionali e degli studi più recenti sulle nuove tecnologie in materia.
|
1203 |
Gli interventi urbanistici che riguardano trasformazioni di volume inferiori a 20.000 mc devono:
- raggiungere il livello prestazionale migliorativo di cui al Regolamento edilizio - art. 28 - P3 Sostenibilita’ energetica ed emissiva >>;
- garantire l’accessibilità alle fermate delle linee portanti di trasporto pubblico (come indicato nell’Azione 1.3d - Inquinamento atmosferico >>) e alla rete ciclabile;
- dotare, dove possibile, lo spazio pubblico con punti di ricarica per i veicoli alimentati da Fonti energetiche rinnovabili (FER), di cui al Regolamento edilizio - art. 57 >>.
|
1204 |
> Prescrizioni per gli interventi edilizi |
|
Gli edifici soggetti ad interventi di Qualificazione edilizia trasformativa devono raggiungere il livello prestazionale migliorativo di cui al Regolamento edilizio - art. 28 - P3 Sostenibilita’ energetica ed emissiva >>.
|
1205 |
Gli interventi di Qualificazione edilizia conservativa che si configurino di Ristrutturazione importante ai fini energetici devono operare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti raggiungendo il livello prestazionale base di cui al Regolamento edilizio - art. 28 - P3 Sostenibilita’ energetica ed emissiva >>. Sono esclusi dal raggiungimento del livello prestazionale di cui sopra gli edifici d’interesse di cui all’Azione 2.4c >>.
|
1206 |
Al fine di favorire la diffusione dei veicoli elettrici, deve essere predisposta la realizzazione e/o la predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli per:
- interventi di Qualificazione edilizia trasformativa e di Ristrutturazione importante ai fini energetici, con modalità e quantità definite dalla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni fissate nel Regolamento edilizio - art. 57 >>;
- parcheggi pubblici o ad uso pubblico in conformità alle disposizioni fissate nel Regolamento edilizio - art. 57 >>.
|
1207 |
Torna all'indice |
|